Ad introdurre per la prima volta l’obbligo di sottoscrivere una polizza Rc professionale per i medici ha pensato il DPR n. 137/2012, incentrato sulla Riforma delle professioni, entrato in vigore il 15 agosto del 2014.
Un obbligo ridefinito nel 2017 dalla Legge Gelli-Bianco, che ha rivisitato una materia come quella della responsabilità civile professionale medica stabilendo che anche ogni struttura sanitaria e sociosanitaria, pubblica o privata, debba obbligatoriamente dotarsi di una polizza professionale,
per la copertura della responsabilità civile della struttura verso terzi, così come verso i propri prestatori d’opera.
Parte integrante dell’obbligo anche le prestazioni sanitarie garantite in regime di libera professione intramuraria, così come in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale e attraverso la telemedicina.
Indice
Obbligo di legge per medici e strutture
Oggi quindi l’assicurazione professionale medici è un obbligo per i sanitari che esercitano l’attività in qualità di liberi professionisti così come per i dipendenti, consulenti, collaboratori, di una qualsivoglia struttura ospedaliera pubblica o privata.
L’obbligo assicurazione professionale medici è esteso in ugual misura ai dipendenti di ospedali pubblici che svolgono, anche solo sporadicamente, l’attività professionale in privato.
Fra le novità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco si colloca la possibilità di esercitare un’azione di rivalsa nei confronti del medico da parte delle strutture sanitarie pubbliche o private, presso le quali il professionista svolge l’attività.
Va da se quindi intuire che, seppur non esiste di fatto l’obbligo di stipulare una Rc professionale da parte dei medici dipendenti del Servizio sanitario regionale, l’aver sottoscritto una polizza può risultare estremamente utile per tutelarsi da qualsiasi azione di rivalsa da parte della struttura.
Rc professionale medici: coperture e tutele
Munirsi di una tutela adeguata, a fronte di una professione così complessa come quella medica, è un’opportunità preziosa, ancor prima che un obbligo di legge.
La polizza Rc professionale offre una copertura appropriata nel caso in cui l’assicurato riceva una richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi, quale diretta conseguenza di errori professionali commessi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Un prodotto adeguato consente al medico di proteggersi anche nei confronti della struttura, pubblica o privata, presso la quale esercita la professione, nella malaugurata ipotesi che la stessa lo ritenga responsabile di danni causati a terzi.
La copertura assicurativa si rivela un’ancora di salvezza in tutta una serie di casi, tra i quali troviamo il manifestarsi di errori relativi alla compilazione della cartella clinica o alla prescrizione terapica, alla mancata individuazione di importanti sintomi o al ritardo nel diagnosticare una patologia. Possono compromettere la professionalità anche gli errori occorsi durante un intervento o un’attività chirurgica a livello invasivo, e non ultima una diagnosi sbagliata.
A conti fatti la Rc professionale copre il medico dai rischi correlati all’esercizio dell’attività, ma non offre alcun beneficio nel caso in cui l’evento manifestatosi rientri espressamente fra quelli ‘esclusi’ nel documento di polizza.
La polizza professionale per i medici si annovera fra le coperture garantite dalla formula ‘All risk’, offre quindi una garanzia contro ogni possibile rischio che è conseguenza diretta della pratica della professione medica.
Se espressamente citati nella polizza è possibile anche ottenere risarcimenti a fronte d’una procedura di tutela legale, fruendo del rimborso di spese quali quelle processuali o conseguenti all’iter disciplinare subito.
La polizza professionale, è bene sottolinearlo, copre i danni cagionati a terzi, ma non include quelli di cui può essere vittima il medico, che ha sottoscritto la polizza, e si sono verificati durante lo svolgersi dell’attività professionale.
Non possono essere considerati terzi, quindi non sono soggetti a risarcimento, i congiunti dell’assicurato quali genitori, figli, coniuge o altri parenti e affini.
Per poter fruire della polizza l’assicurato deve risultare iscritto all’albo professionale dei medici, e operare nel rispetto delle vigenti leggi e dei regolamenti che caratterizzano la professione.