I contratti di lavoro full time, o a tempo pieno, sono quelli più diffusi e prevedono un orario di lavoro generalmente stabilito in 40 ore settimanali.
Cerchiamo di analizzare meglio nel dettaglio di cosa parliamo quando facciamo riferimento a dei contratti full time.
Indice
Contratti di lavoro full time
I contratti di lavoro full time si possono spiegare in relazione ai contratti di lavoro part time.
Sicuramente una prima differenza tra un contratto di lavoro in part time e full time è il tempo. Con un contratto di lavoro a tempo pieno, il lavoratore full time svolge un orario di almeno 40 ore settimanali.
Il contratto di lavoro full time è uno dei contratti più somministrati oggi in Italia. Nonostante il part time e full time garantiscono gli stessi diritti, le persone oggi tendono a scegliere un contratto di lavoro a tempo parziale, con possibilità di gestirsi gli orari di lavoro e il tempo.
Disciplina dell’orario full time di lavoro settimanale
Per l’orario full time settimanale troviamo indicazione nel D. Lgs. 66/2003 che all’art. 3 dove viene stabilito che il monte ore di lavoro è fissato, in linea generale, in 40 ore settimanali su 6 giorni o su 5 giorni, in base alla tipologia di CCNL e lavoro svolto.
Ma cosa succede quando non si arriva a questa soglia oppure, viceversa, la si supera? In questo avremo due istituti differenti, che prendono il nome di part-time o tempo parziale e lo straordinario:
- orario di lavoro part-time: le ore di lavoro svolte sono inferiori al normale orario di lavoro fissato dai CCNL
- lavoro straordinario: le ore di lavoro sono superiori al normale orario fissato dai CCNL.
Orario massimo di lavoro settimanale
Nel caso di lavoro straordinario è importante tenere presente un’ulteriore limite che deve essere considerato è quello legato all’orario massimo di lavoro settimanale che per legge è pari a 48 ore settimanali ogni 7 giorni. I contratti collettivi hanno la possibilità di intervenire per stabilire il periodo di riferimento nonché ridurre il limite massimo settimanale.
Ore di lavoro particolari
Ripartendo dalla definizione di normale orario di lavoro full time, dovremmo considerare come tale qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Vi sono tuttavia delle circostanze che non costituiscono orario di lavoro.
Tra queste troviamo, ad esempio, le pause di lavoro di durata superiore a 10 minuti e fino a 2 ore (salvo diversa previsione da parte dei contratti collettivi per alcune categorie di lavoratori, come i turnisti).
Inoltre, vi è anche il tempo impiegato per recarsi al lavoro. Il tempo per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria, allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. Intendiamo ad esempio il caso dello spostamento dalla sede aziendale, dove il dipendente è obbligato a presentarsi, al luogo in cui si esercita l’attività lavorativa.
Un trattamento diverso, invece, vale per la reperibilità: questa non rientra nell’orario di lavoro in quanto è libertà del lavoratore di rendersi reperibile per il datore di lavoro. Anche se questa restrizione di libertà dà diritto al trattamento economico di indennità di reperibilità.